Organi di indirizzo politico-amministrativo - Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare - Ambito Poggiardo

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Riferimento Normativo

D.Lgs. 14 Marzo 2013m n. 33 - Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14


Organi di indirizzo politico-amministrativo

Organi di indirizzo politico amministativo

 Lo Statuto del Consorzio, all'art. 7, comma 1 definisce come organi politici:

- L'Assemblea consortile;

- Il Consiglio di amministrazione;

- Il Presidente del consiglio di amministrazione.

ASSEMBLEA CONSORTILE
Art. 9 
(composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E' l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico;amministrativo. 2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati. 3. La Azienda Sanitaria Locale LE/2 e la Provincia di Lecce, pur non essendo Enti consorziati, in quanto altri sottoscrittori dell’Accordo di Programma per il Piano di Zona di Ambito, possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto.

Art. 11
(attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea elegge: a) il Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti; b) i componenti il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) l’organo di controllo; 2. l’Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sottoindicati: a) le approvazioni del bilancio preventivo annuali e pluriennali e le relative variazioni; b) l'approvazione del conto consuntivo; c) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali; d) le deliberazioni sull'assunzione di mutui; e) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie; f) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; g) l'ammissione di altri Enti al Consorzio; h) la definizione delle strategie generali; i) i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea; j) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione. k) istituzione e variazione delle tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale previsti dal Piano di Zona sociale; l) le linee programmatiche sulla dotazione del personale; m) le accettazioni e i rifiuti di lasciti e donazioni. 2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena la decadenza.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 14
(composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, e dal Presidente eletti dall’Assemblea.

Art. 17
(attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare: a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea; b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali; c) propone all’Assemblea l’acquisizione e l’alienazione di beni immobili; d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi; e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali; f) predispone il progetto di bilancio preventivo; g) nomina il personale dell’Ufficio di Piano e del Consorzio. 3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono: a) gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali; b) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili; c) le liti attive e passive; d) le transazioni; e) le modalità di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali; f) il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali; g) il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 4. Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’Assemblea per l'approvazione, sono i progetti finanziari e i rendiconti delle attività e dei progetti eseguiti. 5. Il Consiglio di Amministrazione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi. 6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa e presenta la relazione sociale annuale.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16
(Durata in carica - Cessione - Revoca)

1. Il Presidente dura in carica per un periodo di anni tre e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni tre e non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente. 3. Il Presidente rimane in carica sino alla nuova elezione e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza. 4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica: a) per scadenza; b) per dimissioni; c) per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione; d) per revoca. 5. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta con motivata deliberazione dall'Assemblea per gravi inadempienze alle proprie attribuzioni, col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 12 sia in prima che in seconda convocazione. 6. Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 19
(Presidente del Consiglio - Attribuzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio. E' l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio. 2. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea; c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio; d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio; e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; f) rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto; 3. Il Presidente inoltre: ; vigila sul buon andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore; ; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; ;adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza; ; provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione; ; promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio; ; cura i rapporti con gli Enti consorziati; ; firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione; ; commina le sanzioni amministrative dovute in base alla normativa vigente. 4. Il Presidente può fare, a sua discrezione, speciali delegazioni di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, delega un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

 

 


Pubblicato in data 22 Feb 2017

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